Codice postale e delle telecomunicazioni›Libro QUARTO›Titolo IV›Capo III
Art. 346
Richiami - Sospensione e decadenza dei titoli di abilitazione
In vigore dal 16 set 2003
Per infrazioni alle norme sul servizio radioelettrico o per accertata negligenza tecnica, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha facoltà di infliggere richiami scritti al titolare di un certificato o di una patente di abilitazione all'esercizio di stazioni radioelettriche.
In caso di infrazioni o negligenze relative al servizio radioelettrico di bordo, commesse da appartenenti alla gente di mare o dell'aria, si applicheranno le norme degli artt. 1251, 1252, 1253 e 1254 del codice della navigazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 418.
Qualora non trattisi di gente di mare o dell'aria, per infrazioni o negligenze gravi o per recidiva, è facoltà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di sospendere la validità dei titoli di abilitazione per un periodo da uno a sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di dichiararne la decadenza.
Quando sia intervenuta la decadenza di uno dei certificati di abilitazione di cui alle lettere da a) ad f1) dell', non è ammesso il conseguimento di un altro qualsiasi dei titoli di cui allo stesso articolo.
In caso di dichiarata decadenza di certificati limitati conseguiti senza esami, è in facoltà dell'Amministrazione di ammettere l'interessato, che ne faccia domanda, agli esami per il conseguimento dello stesso titolo, per una sola volta.
Note all'articolo
- - Il D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 ha disposto (con l'art. 218, comma 2) che "Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 163, comma 1, sono abrogati gli articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156". - Il regolamento di cui all'art. 218, comma 2 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 e' stato emanato con Decreto 25 settembre 2018, n. 134, pubblicato in G.U. 06/12/2018, n. 284.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-346