Codice postale e delle telecomunicazioniLibro TERZOTitolo ICapo VI

Art. 175

Insequestrabilità ed impignorabilità dei buoni postali fruttiferi

In vigore dal 1 set 1999
I buoni postali fruttiferi non sono sequestrabili nè pignorabili, tranne che per ordine dell'autorità giudiziaria in sede penale. Essi sono, inoltre, non cedibili, salvo il trasferimento per successione a termini di legge. 29a

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 dicembre 1995, n. 508 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1995, n. 53), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo.
  • Il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 ha disposto (con l'art. 7, comma 3) che "Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti gia' in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-29;156#art-cpe-175

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo