Art. 1

In vigore dal 7 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e le successive modificazioni, di cui ai regi decreti 22 gennaio 1925, 18 febbraio 1930, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1930, registro n. 78, foglio n. 274, e 10 febbraio 1943, n. 306; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico Il paragrafo 26 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente: "Agli stabilimenti militari di pena vengono destinati ufficiali in servizio permanente di qualsiasi Arma giudicati idonei. Ove occorra, possono essere destinati ai predetti stabilimenti ufficiali dell'ausiliaria e della riserva che gradiscano il richiamo in servizio ed il particolare impiego". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1973 Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 44. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-20;719#art-1

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Art. 1 Modificazioni al regolamento per gli stabilimenti militari di pena. — Testo vigente | Portale Normativo