Art. 1
In vigore dal 7 dic 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e le successive modificazioni, di cui ai regi decreti 22 gennaio 1925, 18 febbraio 1930, registrato alla Corte dei conti addì 9 aprile 1930, registro n. 78, foglio n. 274, e 10 febbraio 1943, n. 306;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
Il paragrafo 26 del regolamento per gli stabilimenti militari di pena, approvato con decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, e successive modificazioni, e sostituito dal seguente:
"Agli stabilimenti militari di pena vengono destinati ufficiali in servizio permanente di qualsiasi Arma giudicati idonei.
Ove occorra, possono essere destinati ai predetti stabilimenti ufficiali dell'ausiliaria e della riserva che gradiscano il richiamo in servizio ed il particolare impiego".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - TANASSI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1973
Atti di Governo, registro n. 262, foglio n. 44. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-20;719#art-1