Art. 1
In vigore dal 30 ott 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 27 ottobre 1969, n. 754;
Veduta la legge 11 dicembre 1969, n. 910;
Veduta la legge 17 dicembre 1971, n. 1156;
Veduta la legge 1 novembre 1972, n. 625;
Udito il parere della commissione di esperti di cui all' della legge 27 ottobre 1969, n. 754;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
Articolo unico
In applicazione della legge 1 novembre 1972, n. 625, con effetto dal 1 ottobre 1972 sono istituiti, in via sperimentale, presso gli istituti professionali di Stato indicati nelle annesse tabelle A, B, C, D, E, F, viste e firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione cento corsi annuali, biennali o triennali, per il conseguimento, previo esame di Stato, dei diplomi di maturità professionale specificati nelle tabelle medesime.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 15. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-19;591#art-1