Art. 1
In vigore dal 20 lug 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 557;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544;
Vista la legge 17 agosto 1960, n. 908;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvato l'annesso regolamento per i servizi in economia della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione vistato dal Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI - BOZZI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 120. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-19;355#art-1