Art. 1

In vigore dal 18 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1972, n. 825; Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Considerata l'esigenza di modificare i punti 2) e 3) del precitato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507 a seguito della approvazione delle modificazioni alle materie, agli orari ed ai programmi degli istituti tecnici per geometri avvenute con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1972, n. 825; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: I punti 2) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, citato nelle premesse, sono modificati come segue: 2) istituto tecnico per geometri: 1. Lingua italiana - Storia ed educazione civica; 2. Lettere italiane - Storia ed educazione civica; 3. Lingua straniera; 4. Matematica; 5. Fisica; 6. Scienze naturali e geografia; 7. Chimica; 8. Disegno tecnico - Tecnologia delle costruzioni; 9. Tecnologia rurale - Economia e contabilità - Estimo; 10. Topografia; 11. Elementi di diritto; 12. Costruzioni. 3) istituto tecnico commerciale e per geometri: 1. Scienze naturali e geografia generale; 2. Chimica e merceologia - Chimica; 3. Prima lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua straniera (nella sezione per geometri). Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 1973 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 89. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-15;528#art-1

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Art. 1 Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, concernente l'approvazione dei raggruppamenti di materie per gli istituti commerciali e per geometri. — Testo vigente | Portale Normativo