Art. 1
In vigore dal 18 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1972, n. 825;
Udito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Considerata l'esigenza di modificare i punti 2) e 3) del precitato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507 a seguito della approvazione delle modificazioni alle materie, agli orari ed ai programmi degli istituti tecnici per geometri avvenute con il citato decreto del Presidente della Repubblica 1 maggio 1972, n. 825;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Decreta:
I punti 2) e 3) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1964, n. 507, citato nelle premesse, sono modificati come segue:
2) istituto tecnico per geometri:
1. Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
2. Lettere italiane - Storia ed educazione civica;
3. Lingua straniera;
4. Matematica;
5. Fisica;
6. Scienze naturali e geografia;
7. Chimica;
8. Disegno tecnico - Tecnologia delle costruzioni;
9. Tecnologia rurale - Economia e contabilità - Estimo;
10. Topografia;
11. Elementi di diritto;
12. Costruzioni.
3) istituto tecnico commerciale e per geometri:
1. Scienze naturali e geografia generale;
2. Chimica e merceologia - Chimica;
3. Prima lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua straniera (nella sezione per geometri).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 marzo 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 89. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-15;528#art-1