Art. 1
In vigore dal 27 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la tabella A relativa alla pianta organica dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, allegata al decreto presidenziale 22 novembre 1972, n. 852;
Vista la tabella B relativa alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello, allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Ritenuta la necessità di istituire nell'organico delle procure generali della Repubblica di L'Aquila e di Trieste il posto di avvocato generale, previa riduzione dell'organico dei consiglieri addetti alla Corte di cassazione;
Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio -1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;
Decreta:
.
La tabella A, allegata al decreto presidenziale 22 novembre 1972, n. 852, è sostituita dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-09;184#art-1