Art. 1

In vigore dal 27 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la tabella A relativa alla pianta organica dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, allegata al decreto presidenziale 22 novembre 1972, n. 852; Vista la tabella B relativa alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello, allegata al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni; Ritenuta la necessità di istituire nell'organico delle procure generali della Repubblica di L'Aquila e di Trieste il posto di avvocato generale, previa riduzione dell'organico dei consiglieri addetti alla Corte di cassazione; Visti i pareri espressi al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura; Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio -1963, n. 1; Sulla proposta del Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia; Decreta: . La tabella A, allegata al decreto presidenziale 22 novembre 1972, n. 852, è sostituita dalla tabella A annessa al presente decreto, vistata dal Ministro proponente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-09;184#art-1

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