Art. 1
In vigore dal 14 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' della legge del 31 gennaio 1969, n. 14, concernente il finanziamento del secondo censimento generale dell'agricoltura, dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1971, n. 895, recante le norme di esecuzione dell'undicesimo censimento generale della popolazione e del quinto censimento generale dell'industria e del commercio;
Visti i fogli dell'undicesimo censimento generale della popolazione eseguito il 24 ottobre 1971 e le risultanze delle operazioni di spoglio compiute dall'Istituto centrale di statistica;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
Articolo unico
La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica, censita al 24 ottobre 1971 e indicata nell'unita tabella firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è dichiarata popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento successivo, giusta l'art. 2, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1971, n. 895, salvo le variazioni numeriche della detta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 24 ottobre 1971.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1973
LEONE
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 116. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-05;45#art-1