Art. 1

In vigore dal 28 lug 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per le finanze e per i trasporti e l'aviazione civile; Decreta: Piena ed intera esecuzione è data all'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità dell'art. 18 dell'accordo stesso. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - VALSECCHI - BOZZI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 155. - VALENTINI
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Art. 1 Esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui servizi aerei e allegati, concluso a Roma il 10 marzo 1969. — Testo vigente | Portale Normativo