Art. 1
In vigore dal 29 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;
Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il decreto ministeriale in data 2 marzo 1971, con il quale la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, è stata autorizzata ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, secondo le norme della legge 11 marzo 1958, n. 238, sopra citata;
Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio in data 29 aprile 1971 e 10 ottobre 1972;
Sentito il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
È approvato lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità costituita presso la Cassa di risparmio di Gorizia, con sede in Gorizia, avente una propria sezione di credito fondiario, composto di 11 articoli, allegato al presente decreto e debitamente vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 1973
LEONE
MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 106. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-03-05;284#art-1