Art. 1
In vigore dal 9 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1935, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 13. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"L'esame di laurea, tanto in giurisprudenza che in scienze politiche, consiste nella discussione di una dissertazione scritta".
Art. 17. - È soppresso.
Art. 18. - È abrogato e sostituito dal seguente:
"Il giudizio sulla idoneità del candidato viene dato complessivamente tenendo conto, oltre che del giudizio sulla dissertazione anche del risultato dei precedenti esami di profitto".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 55 - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;232#art-1