Art. 1
In vigore dal 26 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Salerno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1968, n. 1436, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 695, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Salerno, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 9. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è aggiunto quello di "Sociologia della letteratura"
Art. 10. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in pedagogia è aggiunto quello di "Sociologia della letteratura".
Art. 11. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è aggiunto quello di "Sociologia della letteratura".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 febbraio 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 11. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-16;178#art-1