Art. 1
In vigore dal 27 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, con il quale è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di magistero dell'Università di Torino per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il verbale dell'adunanza del 7 novembre 1972, nella quale la predetta facoltà ha formulato la proposta intesa ad ottenere che il posto anzidetto venga trasferito, in considerazione dell'elevato numero di studenti, al raddoppiamento della cattedra di sociologia;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1967, n. 1063, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che, con effetto dall'anno accademico 1972-73, alla facoltà di magistero dell'Università di Torino è assegnato, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62, un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di sociologia, anziché per il raddoppiamento della cattedra di storia della filosofia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 44. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-02;75#art-1