Art. 1
In vigore dal 17 lug 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti ordinari (art. 7);
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari dalle università nel ruolo di altre pubbliche amministrazioni;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Sentito il parere della 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
La tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177 è integrata con l'inclusione della disciplina "Civiltà preclassiche della Puglia" tra gli assistenti utili per l'ammissione nella carriera scientifica direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti specializzazione: 2) Archeologi, 4) Specializzazioni minori.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 125. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-02;350#art-1