Art. 1
In vigore dal 7 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 14 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, con il quale sono stati complessivamente istituiti, per gli anni accademici dal 1966-67 al 1970-71, settemila posti di assistente ordinario;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, con il quale, in sede di ripartizione di settecentonovantuno posti di assistente ordinario, per l'anno 1970-71, è stato, fra l'altro, assegnato, per mero errore materiale un posto di assistente alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia;
Ritenuta l'opportunità di procedere alla rettifica della predetta assegnazione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il posto di assistente ordinario, già assegnato alla cattedra di analisi matematica II della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1971, n. 100, deve intendersi, invece, assegnato alla cattedra di storia della filosofia della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 2 febbraio 1973
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 36. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-02;224#art-1