Art. 4

Elettori residenti all'estero

In vigore dal 23 feb 2003
1. Sono elettori del Consiglio provinciale di Trento i cittadini residenti all'estero che, alla data dell'emigrazione, erano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo di cui all'. 2. Gli elettori di cui al comma 1 esercitano il diritto di voto nel comune nella cui anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) sono iscritti. 3. I cittadini emigrati all'estero che, alla data di emigrazione, erano iscritti nelle liste elettorali aggiunte di cui all', restano iscritti nelle predette liste. Ai fini della maturazione dei periodi residenziali prescritti dall' il periodo di residenza nel territorio della provincia di Trento è determinato anche con riferimento al periodo già compiuto prima dell'emigrazione e riprende a decorrere dal giorno del rimpatrio. 4. I cittadini di cui al comma 1 che, rimpatriati defintivamente, abbiano trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Trento sono considerati in possesso dei requisiti di cui all' e sono iscritti nelle liste elettorali del comune in cui hanno trasferito la residenza. 5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al figlio nato all'estero da genitore cittadino italiano ivi residente, al minore che ha seguito il genitore cittadino italiano trasferitosi all'estero nonché al cittadino straniero residente all'estero che ha acquistato la cittadinanza italiana per matrimonio, semprechè il genitore o, rispettivamente, il coniuge, agli effetti dell'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Consiglio provinciale di Trento, risultino essere in possesso dei prescritti periodi residenziali, oppure siano iscritti nelle liste elettorali aggiunte.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;50#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo