Titolo VI
Art. 53
In vigore dal 15 apr 1973
Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1948, n. 1414, escluso l', e i titoli I, VI, VIII, escluso l', IX, X, XII, cap. 1° e 2°, escluso l'articolo 57, 3° e 5°, XIII, escluso l'art. 68, XV, XVI del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574, sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI - RUMOR
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 103. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;49#art-53