Art. 1
In vigore dal 10 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti i propri decreti rispettivamente in data 30 gennaio 1962, n. 50 e 11 dicembre 1968, n. 1514, con i quali sono stati approvati lo statuto del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Valle del Basento e la modifica apportata all'art. 3 dello statuto medesimo nei termini indicati dalle delibere n. 4 del 26 gennaio 1967 e n. 8 del 30 gennaio 1968 del consiglio generale del consorzio stesso;
Visto l'art. 4 della legge 6 ottobre 1971, n. 853, con il quale sono state trasferite alle regioni le attribuzioni di competenza del Comitato dei Ministri e del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero dei lavori pubblici, relative ai consorzi per le aree e i nuclei di sviluppo industriale;
Visto il verbale n. 36 del 4 dicembre 1972 del sopramenzionato consiglio generale con cui si approva la trasformazione in "Area" del consorzio per il "nucleo" di sviluppo industriale della Valle del Basento, nonché il nuovo statuto;
Vista la nota del 21 dicembre 1972 con la quale la commissione consultiva per la vigilanza e tutela sugli atti dei consorzi industriali della regione Basilicata esprime parere favorevole alla trasformazione in "Area" del consorzio per il nucleo in parola e all'approvazione del nuovo statuto;
Vista la deliberazione adottata il 22 dicembre 1972 dalla giunta della regione Basilicata;
Visto l'art. 145 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Decreta:
È approvata la trasformazione in "Area" del consorzio per il nucleo di sviluppo industriale della Valle del Basento, nonché il nuovo statuto, nei termini indicati dalla deliberazione n. 36; del 4 dicembre 1972 del consiglio generale del consorzio stesso, di cui al testo allegato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 62. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-02-01;241#art-1