Art. 1

In vigore dal 23 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: Articolo unico È istituita una ambasciata presso la Repubblica democratica tedesca. Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 febbraio 1973. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 gennaio 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 7. - CARUSO
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Art. 1 Istituzione di un'ambasciata presso la Repubblica democratica tedesca. — Testo vigente | Portale Normativo