Art. 1
In vigore dal 23 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È istituita una ambasciata presso la Repubblica democratica tedesca.
Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1 febbraio 1973.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 7. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-27;172#art-1