Art. 1

In vigore dal 15 mag 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, che approva il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza; Ritenuta l'opportunità di procedere alla modifica dell'art. 101 del regolamento suindicato; Udito il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'interno; Decreta: L'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è modificato come segue: Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina. L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi. Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri. Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni. Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 12 gennaio 1973. LEONE ANDREOTTI - RUMOR Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 112. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-12;145#art-1

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Art. 1 Modificazioni all'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, di approvazione del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. — Testo vigente | Portale Normativo