Art. 1

In vigore dal 7 giu 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista l'istanza del sindaco di Suzzara (Mantova), intesa ad ottenere la soppressione della sede distaccata di pretura esistente in quel comune in considerazione che tale sede occupa il piano di un fabbricato comunale per udienze che si effettuano due volte al mese mentre impegna il comune stesso ad onerose spese di manutenzione; Sentiti i capi della corte di appello di Brescia, i quali, nel confermare la scarsa attività di detta sede, hanno espresso il parere che la stessa possa essere soppressa senza apprezzabile danno per la popolazione interessata e senza alcun detrimento per le esigenze del servizio giudiziario; Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 4 luglio 1972; Visto l'art. 41 del vigente ordinamento giudiziario; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: La sede distaccata della pretura di Gonzaga, esistente nel comune di Suzzara, è soppressa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 gennaio 1973 LEONE GONELLA - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 maggio 1973 Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 47. - VALENTINI
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Art. 1 Soppressione della sede distaccata della pretura di Gonzaga. — Testo vigente | Portale Normativo