Art. 1
In vigore dal 23 mar 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la sanità;
Decreta:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia concernente la cooperazione nel campo veterinario e al relativo accordo, conclusi a Praga il 3 settembre 1970, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'art. 8 della convenzione e all'art. XXIV dell'accordo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - MEDICI - GASPARI
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974
Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 45. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-05;1026#art-1