Art. 1

In vigore dal 23 mar 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per la sanità; Decreta: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia concernente la cooperazione nel campo veterinario e al relativo accordo, conclusi a Praga il 3 settembre 1970, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'art. 8 della convenzione e all'art. XXIV dell'accordo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 gennaio 1973 LEONE ANDREOTTI - MEDICI - GASPARI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974 Atti di Governo, registro n. 1, foglio n. 45. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-05;1026#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Cecoslovacchia concernente la cooperazione nel campo veterinario, con relativo accordo, conclusi a Praga il 3 settembre 1970. — Testo vigente | Portale Normativo