Art. 3
In vigore dal 6 apr 1973
Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli si osservano le vigenti disposizioni regolamentari in materia doganale e di contabilità generale dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 gennaio 1973
LEONE
ANDREOTTI - VALSECCHI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 96. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;33#art-3