Art. 1

In vigore dal 22 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, approvato e reso esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766; Visti i trattati che istituiscono la Comunità economica dell'energia atomica e la Comunità economica europea, approvati e resi esecutivi con legge 14 ottobre 1957, n. 1203; Visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una commissione unica delle Comunità europee, approvato e reso esecutivo con legge 3 maggio 1966, n. 437; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto, e in particolare, l'art. 90 del decreto stesso; Vista la tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Visti gli atti emanati dagli organi delle Comunità europee e, in particolare: il regolamento (C.E.E.) n. 1445/72, del Consiglio, del 24 aprile 1972, relativo alla nomenclatura delle merci per le statistiche del commercio estero della Comunità e del commercio tra gli Stati membri della stessa (NIMEXE); il regolamento (C.E.E.) n. 2760/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, recante conclusione del protocollo addizionale nonché del protocollo finanziario, firmati a Bruxelles il 23 novembre 1970, allegati all'accordo che crea una Associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia e relativo alle misure da prendere per la loro entrata in vigore; il regolamento (C.E.E.) n. 2724/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, recante sospensione totale dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati all'Aeronautica; il regolamento (C.E.E.) n. 2725/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo al trattamento tariffario applicabile a taluni prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, manutenzione e riparazione d'ordine; i regolamenti (C.E.E.) n. 2761/72, n. 2762/72, n. 2763/72, n. 2764/72, n. 2765/72, n. 2766/72, n. 2767/72, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativi alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo; le decisioni 72/432/C.E.C.A. e 72/433/C.E.C.A., del 19 dicembre 1972, dei rappresentanti dei governi degli Stati membri della C.E.C.A., riuniti in sede di Consiglio, relative alla concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti siderurgici originari di paesi in via di sviluppo; il regolamento (C.E.E.) n. 1/73, del Consiglio, del 19 dicembre 1972, che modifica il regolamento (C.E.E.) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune; Vista la legge 19 ottobre 1970, n. 802, che proroga la delega al Governo, prevista dall'art. 3 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione; Sentita la commissione parlamentare di cui all'articolo 4 della legge 1 febbraio 1965, n. 13, confermata a norma dell' della legge 19 ottobre 1970, n. 802; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . La tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, ed i relativi allegati, sono modificati come indicato nella tabella, nel relativo quadro aggiunto e nei relativi allegati, annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per le finanze. Le modificazioni decorrono dal 1 gennaio 1973, salvo che sia altrimenti disposto nella tabella medesima, nel relativo quadro aggiunto e nei relativi allegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-30;919#art-1

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