Art. 1

In vigore dal 17 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni; Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225; Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279; Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691; Viste le delibere del consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), in data 17 luglio 1971, e del consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia, in data 2 luglio 1971; Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Il Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª, categoria, con sede in Guastalla (Reggio Emilia), e incorporato nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia, con sede in Reggio Emilia. Le modalità dell'incorporazione saranno approvate con decreto del Ministro per il tesoro, ai sensi dell'articolo 47, comma primo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 dicembre 1972 LEONE MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 12. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-26;1120#art-1

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Art. 1 Incorporazione del Monte di credito su pegno di Guastalla, di 2ª categoria, nella Cassa di risparmio di Reggio Emilia. — Testo vigente | Portale Normativo