Art. 1
In vigore dal 14 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87 della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, esiste la necessaria disponibilità;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972, è autorizzato il prelevamento di lire 43.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:
Ministero degli affari esteri:
Cap. n. 1787 - Spese per l'organizzazione e la
partecipazione a convegni, ecc................... L. 5.000.000 Cap. n. 1789 - Spese eventuali all'estero...... " 10.000.000 Ministero del commercio con l'estero:
Cap. n. 1104 - Indennità, ecc. per missioni nel
territorio nazionale, ecc........................ " 3.000.000
Ministero delle partecipazioni statali:
Cap. n. 1066 - Fitto di locali................. " 25.000.000 L. 43.000.000
Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 61. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-23;830#art-1