Art. 1
In vigore dal 7 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale, ai sensi dell' della legge 24 febbraio 1967, n. 62, è stato assegnato, tra altri, un nuovo posto di professore di ruolo alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano;
Visto il verbale dell'adunanza del 18 gennaio 1972, nella quale la facoltà predetta ha chiesto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato presso la facoltà stessa;
Rilevata l'opportunità dell'accoglimento della predetta richiesta;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna per il raddoppiamento della cattedra di storia del diritto italiano è destinato alla facoltà stessa per il raddoppiamento della cattedra di istituzioni di diritto privato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 dicembre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 83. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-20;1096#art-1