Art. 1
In vigore dal 2 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'art. 168 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la convenzione stipulata il 26 gennaio 1952, tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, per la concessione alla RAI dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari, e successive modificazioni;
Visto che la vigente convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana scade il 15 dicembre 1972;
Considerata l'opportunità, in attesa di porre in essere una nuova disciplina legislativa e regolamentare dei servizi radiotelevisivi, di prorogare la validità della vigente convenzione con la RAI - Radiotelevisione italiana al fine di assicurare la continuità dei servizi medesimi;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Articolo unico
È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata il 15 dicembre 1972 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana, aggiuntiva alla convenzione 26 gennaio 1952, approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, e successive modificazioni, con la quale viene, fra l'altro, disposta la proroga, fino al 31 dicembre 1973, della concessione dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 15 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - GIOIA - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 32. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-15;782#art-1