Art. 1
In vigore dal 11 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:
Capitolo n. 1921 - Restituzioni e
rimborsi di imposta generale sull'en-
trata................................ L. 50.000.000.000
Capitolo n. 1985 - Restituzione di
diritti all'esportazione, ecc........ " 20.000.000.000
----------------- L. 70.000.000.000
-----------------
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 46 - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-06;806#art-1