Art. 1

In vigore dal 11 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica; Vista la legge 11 marzo 1972, n. 54; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il tesoro; Decreta: Nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento: Capitolo n. 1921 - Restituzioni e rimborsi di imposta generale sull'en- trata................................ L. 50.000.000.000 Capitolo n. 1985 - Restituzione di diritti all'esportazione, ecc........ " 20.000.000.000 ----------------- L. 70.000.000.000 ----------------- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1972 Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 46 - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-06;806#art-1

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Art. 1 Assegnazione di fondi allo stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1972, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio o sulla contabilita' generale dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo