Art. 2

In vigore dal 20 gen 1973
Le lettere b), c) e d) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, sono sostituite dalle seguenti: "b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività e per gli aiuti alimentari; c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari; d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari;". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 novembre 1972 LEONE ANDREOTTI - MALAGODI - MEDICI - VALSECCHI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 73. - CARUSO
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-30;853#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Terzo provvedimento). — Testo vigente | Portale Normativo