Art. 2
In vigore dal 20 gen 1973
Le lettere b), c) e d) del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321, sono sostituite dalle seguenti:
"b) Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) - per le operazioni previste nelle norme che ne regolano l'attività e per gli aiuti alimentari;
c) Ente nazionale risi - per le eventuali perdite di gestione delle operazioni d'intervento e per le indennità di compensazione delle scorte di fine campagna, nel settore risiero, e per gli aiuti alimentari;
d) Cassa conguaglio zucchero - per le spese di magazzinaggio dello zucchero e per gli aiuti alimentari;".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - MALAGODI - MEDICI - VALSECCHI - NATALI - FERRI - MATTEOTTI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 73. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-30;853#art-2