Art. 1
In vigore dal 12 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione alla legge sopraindicata;
Considerata l'opportunità di modificare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è modificato come segue:
Il consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si riunisce di regola due volte ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno dal presidente dell'ente.
Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario che sia presente la maggioranza dei membri.
Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente, ove la votazione non sia segreta.
I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 novembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 4. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1113#art-1