Art. 1

In vigore dal 12 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione alla legge sopraindicata; Considerata l'opportunità di modificare l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: L'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1964, n. 535, recante le norme di attuazione della legge 12 ottobre 1956, n. 1212, istitutiva del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi è modificato come segue: Il consiglio di amministrazione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi si riunisce di regola due volte ogni mese ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario od opportuno dal presidente dell'ente. Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessario che sia presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente, ove la votazione non sia segreta. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da lui e dal presidente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 novembre 1972 LEONE ANDREOTTI - SCALFARO - MALAGODI Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 4. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-11-20;1113#art-1

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