Art. 1
In vigore dal 8 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato come segue:
L'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica è soppresso e al suo posto sono istituiti i seguenti:
Istituto di idrologia medica;
Istituto di terapia medica sistematica.
L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica è trasformato in istituto di III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica.
L'istituto di I clinica chirurgica è scisso nei seguenti quattro istituti:
Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
Istituto di II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica;
Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
istituto di anestesiologia e rianimazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 95. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;992#art-1