Art. 1

In vigore dal 8 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 81, relativo all'elenco degli istituti annessi alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato come segue: L'istituto di terapia medica sistematica e idrologia medica è soppresso e al suo posto sono istituiti i seguenti: Istituto di idrologia medica; Istituto di terapia medica sistematica. L'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica è trasformato in istituto di III clinica chirurgica generale e terapia chirurgica. L'istituto di I clinica chirurgica è scisso nei seguenti quattro istituti: Istituto di I clinica chirurgica generale e terapia chirurgica; Istituto di II patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica; Istituto di chirurgia del cuore e dei grossi vasi; istituto di anestesiologia e rianimazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 95. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;992#art-1

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