Art. 1

In vigore dal 8 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 25. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Chimica merceologica; Tecnologia dei cicli produttivi; Econometria; Economia e politica industriale; Economia internazionale; Economia monetaria e creditizia; Economia bancaria; Teoria e politica dello sviluppo economico; Contabilità nazionale; Diritto tributario. Dopo l'art. 27 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle norme per il conseguimento della laurea in economia e commercio. Art. 28. - L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato in materia da lui scelta su tema approvato da uno o più professori. Art. 29. - Il consiglio della facoltà determina caso per caso quali fra gli esami già superati per il conseguimento di altra laurea possono essere riconosciuti validi ai fini del conseguimento della laurea in economia e commercio. Per le eventuali abbreviazioni di corso e per il riconoscimento di esami già superati da parte di studenti provenienti da altri corsi di laurea, che intendono iscriversi per conseguire la laurea in economia e commercio, decide, caso per caso, il consiglio della facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 98. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;990#art-1

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