Art. 1

In vigore dal 2 mar 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare: le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 257, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in "Fisiochinesiterapia" muta la denominazione in quella di scuola in "Terapia fisica e riabilitazione" L'art. 281, relativo alla "Scuola di specializzazione in fisiochinesiterapia" che muta la denominazione in quella di "Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione" è abrogato e sostituito dal seguente: Scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione Art. 281. - a) La scuola di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione ha sede presso l'istituto di clinica ortopedica e conferisce il diploma di specializzazione in terapia fisica e riabilitazione. b) Il corso ha la durata di tre anni. c) Potranno essere ammessi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia previo esami di ammissione. d) Il numero degli iscritti è stabilito in dieci per ogni anno di corso, per un totale di trenta iscritti. e) La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola per tutta la durata dell'anno accademico (nove mesi). È in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti alla scuola che facciano parte di cliniche ortopediche che non abbiano la scuola di specializzazione o che siano assistenti di ruolo in divisioni di ortopedia o di fisioterapia di ospedali di prima categoria. Per queste due categorie di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno. f) Per nessun motivo sono ammesse abbreviazioni della durata dei corsi di studio. g) Gli insegnamenti si svolgono con indirizzo prevalentemente pratico, dimostrativo, ma per ogni singola materia di insegnamento dovrà anche svolgersi un corso regolare di lezioni, il cui numero verrà fissato annualmente dal direttore della scuola in accordo con i docenti delle singole materie. h) Le materie di insegnamento si distinguono in materie di base e in materie di caratterizzazione. i) Le materie di base sono le seguenti: 1) Principi di anatomia funzionale (biennale); 2) Fisiopatologia dell'apparato neuromotore (biennale); 3) Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (biennali); 4) Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche e traumatologiche (biennali); 5) Massoterapia e terapia manuale; 6) Cinesiologia - Ginnastica medica; 7) Idroterapia e balneoterapia; 8) Elettrologia e elettroterapia; 9) Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; 10) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; 11) Rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico. Le materie di caratterizzazione sono le seguenti: 1) Elettromiografia; 2) Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; 3) Rieducazione respiratoria; 4) Riabilitazione nei disturbi del linguaggio; 5) Problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione; 6) Medicina assicurativa; 7) Rieducazione nei disturbi della visione; 8) Climatoterapia; 9) Problemi di riabilitazione geriatrica; 10) Riqualificazione professionale. l) Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso: 1° anno: Principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative). Fisiopatologia dell'apparato neuromotore (come sopra). 2° Anno: Semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie d'insegnamento di base del terzo anno); Semeiotica e clinica delle deformità e motulesioni ortopediche (come sopra); Massoterapia e terapia manuale; Cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica; Idroterapia e balneoterapia; Elettromiografia; Cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche; Medicina assicurativa; Riqualificazione professionale. 3° Anno: Elettroterapia ed elettrologia; Terapia con onde corte ed altri mezzi fisici; Rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico; Rieducazione respiratoria; Climatoterapia; Problemi di riabilitazione geriatrica; Riabilitazione nei disturbi della visione; Problemi psicologici e psicopatologici della riabilitazione. m) Gli esami si svolgono per singola materia. Gli esami saranno teorici e pratici. Per l'ammissione al corso successivo è obbligatorio il superamento degli esami delle materie fondamentali del corso. Sarà soltanto consentito di posticipare gli esami delle eventuali materie di caratterizzazione, il cui superamento è comunque necessario per l'ammissione all'esame di diploma. n) Per l'ammissione all'esame di diploma il candidato dovrà presentare una tesi a stampa o dattiloscritta su un argomento della specialità. o) L'unificazione degli ordinamenti delle singole scuole nelle varie università italiane faciliterà eventuali trasferimenti da una scuola all'altra per giustificati motivi. La validità dei motivi sarà giudicata dal direttore della scuola ed in caso di contestazione dal consiglio di facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 83. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;976#art-1

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