Art. 1

In vigore dal 11 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1098 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 56. - I commi sesto e settimo, relativi alle propedeuticità degli esami nel corso di laurea in medicina e chirurgia sono abrogati e sostituiti dai seguenti: Gli esami di "chimica" e di "fisica" debbono essere superati prima di sostenere quello di "chimica biologica" Gli esami di "anatomia umana normale" e di "chimica biologica" debbono essere superati prima di sostenere quello di "fisiologia umana". L'esame di "fisiologia umana" deve essere superato prima di sostenere quello di "patologia generale". Gli esami di "fisiologia umana" e di "patologia generale" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "patologia speciale medica e metodologia clinica" e di "patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica". Gli esami di "fisiologia umana", di "patologia speciale medica e metodologia clinica" e di "patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" debbono essere superati prima di sostenere quello di "farmacologia". L'esame di "patologia generale" deve essere superato prima di sostenere quelli di "patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica". L'esame di "patologia generale deve essere superato prima di sostenere quello di "anatomia e istologia patologica". Gli esami di "anatomia patologica" e di "farmacologia" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "medicina legale" e di "anestesiologia". Gli esami di "patologia speciale medica e metodologia clinica", di "patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" e di "anatomia patologica" debbono essere superati prima di quelli di "clinica medica generale e terapia medica", di "clinica chirurgica generale e terapia chirurgica", di "clinica pediatrica", di "clinica delle malattie nervose e mentali", di "clinica ostetrica e ginecologica" e di "clinica ortopedica". Gli esami di "patologia speciale medica e metodologia clinica" e di "patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica" debbono essere superati prima di sostenere quelli di "anestesiologia e rianimazione", "medicina nucleare", "ortognatodonzia", "chirurgia maxillo-facciale", "medicina del lavoro", "medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica", "medicina sociale", "clinica delle malattie infettive e tropicali", "malattie dell'apparato digerente e del ricambio", "malattie dell'apparato cardiovascolare", "tisiologia", "endocrinologia", "gerontologia e geriatria", "farmacologia clinica", "terapia medica sistematica", "urologia", "chirurgia toracica", "neurochirurgia", "clinica chirurgica pediatrica", "neuropsichiatria infantile", "psichiatria" e "clinica delle malattie infettive". L'esame di "patologia ostetrica e ginecologica" deve essere superato, dagli studenti che hanno scelto tale insegnamento complementare, prima di quello di "clinica ostetrica e ginecologica". Gli articoli 115 e 116 concernenti le norme sulle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia sono soppressi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 41. VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;941#art-1

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