Art. 1
In vigore dal 11 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1929, n. 2481, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti seguenti:
Storia dei trattati e politica internazionale;
Diritto bancario;
Diritto delle assicurazioni;
Diritto e procedura penale militare;
Diritto penale commerciale.
Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Storia delle civiltà preclassiche;
Ecologia antica;
Prospezioni archeologiche;
Paleoantropologia;
Storia dell'Asia anteriore antica;
Civiltà preclassiche del vicino oriente;
Antichità cipriote;
Egittologia;
Archeologia dei paesi del mondo arabo;
Archeologia medioevale;
Letteratura popolare;
Filologia medioevale e umanistica;
Storia della scienza;
Lingua e letteratura serbo-croata.
Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente:
Storia della scienza;
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 42. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;940#art-1