Art. 1

In vigore dal 11 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1929, n. 2481, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 7. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti seguenti: Storia dei trattati e politica internazionale; Diritto bancario; Diritto delle assicurazioni; Diritto e procedura penale militare; Diritto penale commerciale. Art. 30. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti: Storia delle civiltà preclassiche; Ecologia antica; Prospezioni archeologiche; Paleoantropologia; Storia dell'Asia anteriore antica; Civiltà preclassiche del vicino oriente; Antichità cipriote; Egittologia; Archeologia dei paesi del mondo arabo; Archeologia medioevale; Letteratura popolare; Filologia medioevale e umanistica; Storia della scienza; Lingua e letteratura serbo-croata. Art. 34. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia è aggiunto il seguente: Storia della scienza; Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 42. - VALENTINI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;940#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo