Art. 1
In vigore dal 10 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 174. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola in reumatologia.
Dopo l'art. 223 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in reumatologia.
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 224. - La scuola di specializzazione ha sede presso l'istituto di clinica medica I, direttore della scuola è il direttore della clinica medica I; condirettore il professore ufficiale incaricato dell'insegnamento di reumatologia.
Il corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia ha la durata di 3 anni accademici.
Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina e chirurgia.
Per l'ammissione è previsto un concorso per titoli ed esami.
Può essere concessa l'abbreviazione di corso a coloro che siano in possesso dei seguenti titoli:
1) servizio di assistente ordinario e incaricato universitario ed ospedaliero in reparto di reumatologia;
2) titoli scientifici e professionali in campo reumatologico;
3) diplomi di specializzazioni e perfezionamento comprendenti la reumatologia.
Il numero complessivo degli iscritti nel tre anni di corso non può essere superiore a Otto.
Art. 225. - Le materie di insegnamento ed i relativi esami sono così ripartiti:
1° Anno:
1) Anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
2) Fisiopatologia dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare;
3) Biochimica dei tessuti connettivi;
4) Microbiologia ed immunologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (I corso).
2° Anno:
1) Semeiotica fisica, strumentale e di laboratorio in reumatologia (II corso);
2) Anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
3) Farmacologia in relazione alle malattie reumatiche;
4) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (I corso);
5) Terapia fisica, termale e riabilitativa, in reumatologia (I corso);
6) Diagnostica radiologica.
3° Anno:
1) Patologia, clinica e terapia delle malattie reumatiche (II corso);
2) Terapia fisica, termale e riabilitativa in reumatologia (II corso);
3) Clinica e terapia ortopedica applicata alla reumatologia;
4) Aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie reumatiche.
Per conseguire il diploma di specialista dovrà essere presentata e discussa una tesi scritta su un tema preventivamente approvato dal direttore della scuola.
È obbligatoria la frequenza alle lezioni, esercitazioni ed un internato annuale di almeno sei mesi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 Gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 36. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;938#art-1