Art. 1

In vigore dal 9 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 15, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che gli insegnamenti di Diritto svizzero" e di "Diritto minerario" sono soppressi; mentre l'insegnamento di "Diritto pubblico comparato e storia costituzionale" muta la denominazione in quella di "Storia costituzionale". Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente: Analisi del linguaggio delle scienze sociali. Art. 54. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti: Statistica aziendale; Storia dell'agricoltura; Scienza dell'amministrazione; Merceologia doganale; Istituzioni di diritto e procedura penale. Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti: Fisiologia dello sport. Nello stesso articolo l'insegnamento di "Scienza dell'alimentazione" muta la denominazione in quella di "Scienza dell'alimentazione e della dietetica". Art. 190. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti: Contabilità e tecnica amministrativa dell'azienda agraria; Enzimologia e chimica delle fermentazioni; Chimica e tossicologia degli antiparassitari (semestrale); Cerealicoltura e colture industriali da pieno campo; Produzione industriale degli alimenti zootecnici; Protezione della natura e riassetto del paesaggio; Venatoria e pescicoltura; Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni; Virologia vegetale; Pianificazione ecologica del territorio; Difesa dagli inquinamenti; Ecologia animale; Miglioramento genetico degli animali domestici. Dopo l'art. 218 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti, presso la facoltà di economia e commercio. TITOLO XV FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO Scuola di economia e merceologia degli alimenti (Scuola diretta a fini speciali) Art. 219. - Alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è annessa ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, con sede presso l'istituto di merceologia, la scuola di economia e merceologia degli alimenti, che si propone di studiare la tecnologia di produzione degli alimenti, i loro metodi di conservazione ed i loro aspetti commerciali dal punto di vista tecnico-mercantile; ciò allo scopo di preparare degli specialisti idonei alla organizzazione dei servizi alimentari delle comunità, fornendo loro tutte le conoscenze necessarie per una razionale impostazione dietetica e nutritiva. La durata del corso degli studi è di due anni. Titolo richiesto per l'ammissione: diploma di scuola media superiore di II grado. Per i laureati che intendessero frequentare la scuola, saranno convalidate le materie già sostenute in sede universitaria, con la possibilità di riduzione della frequenza ad un solo anno. Art. 220. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1° Anno: 1) Elementi di chimica.................40 ore 2) Merceologia alimentare (I corso con esercitazioni). 40 " 3) Legislazione sugli alimenti.............10 " 4) Igiene degli alimenti................15 " 5) Imprese industriali e commerciali dei prodotti ali- mentari.......................25 " 6) Statistiche del commercio dei prodotti agricoli...10 " 2° Anno: 1) Merceologia alimentare con esercitazioni (II corso).40 ore 2) Organizzazione e gestione dei servizi alimentari...20 " 3) Elementi di chimica fisiologica...........40 " 4) Nozioni di dietologia umana e zootecnica.......20 " 5) Economia e statistica nel settore alimentare.....30 " Alla fine del 2° corso lo studente che avrà seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studio, dovrà sostenere un esame generale per il conseguimento del diploma di economia e merceologia degli alimenti. Tale esame consiste nella discussione, dinanzi ad una commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia e alla quale il tema stesso si riferisce. Il consiglio di amministrazione dell'università, su proposta della direzione della scuola, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse a carico degli iscritti restano così determinate: Tassa di immatricolazione.............. L. 5.000 Tassa annuale di iscrizione............. " 18.000 Soprattassa esame di profitto............ " 7.000 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 37. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;930#art-1

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