Art. 1
In vigore dal 9 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1058 e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 15, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è modificato nel senso che gli insegnamenti di Diritto svizzero" e di "Diritto minerario" sono soppressi; mentre l'insegnamento di "Diritto pubblico comparato e storia costituzionale" muta la denominazione in quella di "Storia costituzionale".
Art. 42. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche è aggiunto il seguente:
Analisi del linguaggio delle scienze sociali.
Art. 54. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti i seguenti:
Statistica aziendale;
Storia dell'agricoltura;
Scienza dell'amministrazione;
Merceologia doganale;
Istituzioni di diritto e procedura penale.
Art. 98. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Fisiologia dello sport.
Nello stesso articolo l'insegnamento di "Scienza dell'alimentazione" muta la denominazione in quella di "Scienza dell'alimentazione e della dietetica".
Art. 190. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti:
Contabilità e tecnica amministrativa dell'azienda agraria;
Enzimologia e chimica delle fermentazioni;
Chimica e tossicologia degli antiparassitari (semestrale);
Cerealicoltura e colture industriali da pieno campo;
Produzione industriale degli alimenti zootecnici;
Protezione della natura e riassetto del paesaggio;
Venatoria e pescicoltura;
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni;
Virologia vegetale;
Pianificazione ecologica del territorio;
Difesa dagli inquinamenti;
Ecologia animale;
Miglioramento genetico degli animali domestici.
Dopo l'art. 218 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali di economia e merceologia degli alimenti, presso la facoltà di economia e commercio.
TITOLO XV
FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO
Scuola di economia e merceologia degli alimenti
(Scuola diretta a fini speciali)
Art. 219. - Alla facoltà di economia e commercio dell'Università di Padova è annessa ai sensi dell'art. 20 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, con sede presso l'istituto di merceologia, la scuola di economia e merceologia degli alimenti, che si propone di studiare la tecnologia di produzione degli alimenti, i loro metodi di conservazione ed i loro aspetti commerciali dal punto di vista tecnico-mercantile; ciò allo scopo di preparare degli specialisti idonei alla organizzazione dei servizi alimentari delle comunità, fornendo loro tutte le conoscenze necessarie per una razionale impostazione dietetica e nutritiva.
La durata del corso degli studi è di due anni.
Titolo richiesto per l'ammissione: diploma di scuola media superiore di II grado. Per i laureati che intendessero frequentare la scuola, saranno convalidate le materie già sostenute in sede universitaria, con la possibilità di riduzione della frequenza ad un solo anno.
Art. 220. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) Elementi di chimica.................40 ore
2) Merceologia alimentare (I corso con esercitazioni). 40 "
3) Legislazione sugli alimenti.............10 "
4) Igiene degli alimenti................15 "
5) Imprese industriali e commerciali dei prodotti ali-
mentari.......................25 " 6) Statistiche del commercio dei prodotti agricoli...10 "
2° Anno:
1) Merceologia alimentare con esercitazioni (II corso).40 ore 2) Organizzazione e gestione dei servizi alimentari...20 " 3) Elementi di chimica fisiologica...........40 " 4) Nozioni di dietologia umana e zootecnica.......20 " 5) Economia e statistica nel settore alimentare.....30 "
Alla fine del 2° corso lo studente che avrà seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali previsti dal piano di studio, dovrà sostenere un esame generale per il conseguimento del diploma di economia e merceologia degli alimenti.
Tale esame consiste nella discussione, dinanzi ad una commissione composta di sette membri e presieduta dal direttore della scuola, di una dissertazione scritta su tema approvato dal professore della materia e alla quale il tema stesso si riferisce.
Il consiglio di amministrazione dell'università, su proposta della direzione della scuola, stabilirà di anno in anno l'ammontare dei contributi. Le tasse e soprattasse a carico degli iscritti restano così determinate:
Tassa di immatricolazione.............. L. 5.000 Tassa annuale di iscrizione............. " 18.000 Soprattassa esame di profitto............ " 7.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 37. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;930#art-1