Art. 1

In vigore dal 9 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in farmacia è aggiunto l'insegnamento complementare di "Psicobiologia e psicofarmacologia". Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti: Agrumicoltura (annuale); Pomologia (annuale); Tecnica dei frangiventi (semestrale); Colture protette (semestrale); Tecnica della fertilizzazione (annuale); Tecnica agronomica dell'irrigazione (annuale); Genetica vegetale (annuale); Produzione e controllo delle sementi (semestrale); Genetica vegetale quantitativa (semestrale); Microbiologia industriale (semestrale); Micotossicologia (semestrale); Patologia delle sementi (semestrale); Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie (annuale); Diserbanti (annuale); Residui dei biocidi e biodegradazione (semestrale); Fisiologia zootecnica (annuale); Ovinicoltura (annuale); Tecnica dell'alimentazione del bestiame (annuale); Zooeconomia (annuale); Edilizia zootecnica (semestrale); Etnografia zootecnica e studio della popolazione (annuale); Approvvigionamenti annonari (annuale); Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli (annuale); Impianti frigoriferi (annuale); Macchine ed impianti di industrie agrarie (annuale); Costruzione ed impianti per le coltivazioni protette (annuale); Impianti idrici rurali (annuale); Analisi contabile e gestione aziendale (annuale); Istituzioni di statistica economico-agraria (annuale); Programmazione economica in agricoltura (annuale); Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura (semestrale); Tecnologia degli oli grassi e derivati (annuale); Legislazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario (annuale); Industria della distillazione (annuale); Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti (annuale); Entomologia ortofrutticola (annuale); Tecniche di lotta biologica (annuale); Chimica degli antiparassitari (annuale); Pedologia (annuale); Biochimica vegetale (annuale). Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 38. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;929#art-1

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