Art. 1
In vigore dal 9 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2481, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in farmacia è aggiunto l'insegnamento complementare di "Psicobiologia e psicofarmacologia".
Art. 71. - All'elenco degli insegnamenti complementari nel corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti i seguenti insegnamenti:
Agrumicoltura (annuale);
Pomologia (annuale);
Tecnica dei frangiventi (semestrale);
Colture protette (semestrale);
Tecnica della fertilizzazione (annuale);
Tecnica agronomica dell'irrigazione (annuale);
Genetica vegetale (annuale);
Produzione e controllo delle sementi (semestrale);
Genetica vegetale quantitativa (semestrale);
Microbiologia industriale (semestrale);
Micotossicologia (semestrale);
Patologia delle sementi (semestrale);
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie (annuale);
Diserbanti (annuale);
Residui dei biocidi e biodegradazione (semestrale);
Fisiologia zootecnica (annuale);
Ovinicoltura (annuale);
Tecnica dell'alimentazione del bestiame (annuale);
Zooeconomia (annuale);
Edilizia zootecnica (semestrale);
Etnografia zootecnica e studio della popolazione (annuale);
Approvvigionamenti annonari (annuale);
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli (annuale);
Impianti frigoriferi (annuale);
Macchine ed impianti di industrie agrarie (annuale);
Costruzione ed impianti per le coltivazioni protette (annuale);
Impianti idrici rurali (annuale);
Analisi contabile e gestione aziendale (annuale);
Istituzioni di statistica economico-agraria (annuale);
Programmazione economica in agricoltura (annuale);
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura (semestrale);
Tecnologia degli oli grassi e derivati (annuale);
Legislazione dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario (annuale);
Industria della distillazione (annuale);
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti (annuale);
Entomologia ortofrutticola (annuale);
Tecniche di lotta biologica (annuale);
Chimica degli antiparassitari (annuale);
Pedologia (annuale);
Biochimica vegetale (annuale).
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 38. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;929#art-1