Art. 1
In vigore dal 9 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che l'art. 79 è abrogato e sostituito dal seguente:
Art. 79. - La misura delle tasse e sopratasse per le singole scuole di specializzazione medico-chirurgiche è fissata nel modo seguente:
a) specializzandi in corso regolare di studi:
Tassa di immatricolazione................. L. 5.000 Iscrizione........................ L. 10.000 Sopratassa esami..................... L. 7.000 Contributo biblioteca.................. L. 10.000 Contributo riscaldamento................. L. 4.000 Diritto aggiuntivo di segreteria............. L. 3.000 b) specializzandi fuori corso:
Tassa di ricognizione.................. L. 11.500 Sopratassa esami..................... L. 7.000 Contributo riscaldamento................. L. 4.000 Contributo biblioteca.................. L. 10.000 Diritti aggiuntivi di segreteria............. L. 3.000
Per ogni anno fuori corso oltre il secondo dovrà essere versata la somma di L. 3450 in più.
La misura dei "contributi esercitazione" e del "contributo scuola" presso le singole scuole di specializzazione, verrà stabilita dal consiglio di amministrazione,
sentito il consiglio dei direttori delle scuole, e resa nota ogni anno con apposito manifesto.
Le tasse, sopratasse e contributi possono essere pagati in quattro rate: la prima all'atto della iscrizione;
la seconda entro il 31 gennaio; la terza entro il 31 marzo e la quarta entro il 31 maggio.
Sopratassa esame di diploma................. L. 3.000 Rimborso spese per rilascio del diploma di specializzazione. L. 1.000
La sopratassa per ripetizione esame; la mora; il contributo per libretto e tessera; per duplicato di libretto e tessera; diritto di segreteria per rilascio certificati, pergamena, diplomi di maturità; per domande di iscrizione, esame di profitto e di diploma, diritto di urgenza, diritto di trasferimento da e per altre università, sono fissati nella misura pari a quella stabilita per gli studenti della facoltà.
L'allievo che ha ottenuto la iscrizione ad un anno di corso non ha diritto in nessun caso alla restituzione delle tasse, sopratasse e contributi versati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio, n. 35. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;928#art-1