Art. 1
In vigore dal 6 feb 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 470 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia.
Scuola di specializzazione in microbiologia
Art. 471. - La scuola di specializzazione in microbiologia, che conferisce il diploma di "Specialista in microbiologia", ha sede presso l'istituto di microbiologia dell'Università di Napoli ed è diretta dal titolare della cattedra di microbiologia di detta università.
Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha la durata di 3 anni.
Art. 472. - La scuola di specializzazione in microbiologia ha lo scopo di allargare e completare sul piano scientifico la cultura di coloro che si dedicano allo studio di questa disciplina e di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica specifica.
Alla scuola di specializzazione vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze naturali e farmacia.
Il numero massimo di iscritti è di 50 per ogni singolo anno di corso. Nel caso che le domande eccedessero tale numero, la selezione verrà fatta mediante concorso (graduatoria per titoli ed esami).
Qualora un aspirante, sufficientemente fornito di titoli attinenti alle materie della scuola, chieda abbreviazioni di corso, dovrà presentare istanza al rettore.
Art. 473. - Gli iscritti alla scuola hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di partecipare alle visite di istruzione ed alle eventuali conferenze; in caso contrario non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 474. - Gli insegnamenti impartiti dalla scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Chimica microbiologica;
2) Batteriologia generale e tecnica batteriologica;
3) Analisi statistica del dosaggio biologico;
4) Immunologia.
2° Anno:
5) Batteriologia speciale;
6) Virologia generale e tecnica virologica;
7) Micologia;
8) Protozoologia.
3° Anno:
9) Genetica dei microorganismi;
10) Virologia speciale;
11) Microbiologia degli alimenti;
12) Microbiologia industriale;
13) Metodi e dosaggi microbiologici.
Art. 475. - Gli esami di profitto (discussione orale e prova pratica) saranno sostenuti singolarmente per ciascun insegnamento.
L'esame di diploma, cui si è ammessi dopo aver superato tutti gli esami nelle singole materie, consta di una dissertazione scritta - elaborata preferibilmente in un istituto universitario, sotto il controllo di un relatore scelto fra il personale docente - su un argomento pertinente gli insegnamenti della scuola e da prove pratiche.
I candidati non riconosciuti idonei all'esame di frequenza della scuola, ma se al secondo esame non sia loro riconosciuta l'idoneità saranno senz'altro esclusi da ulteriori prove.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1973
Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 18. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;913#art-1