Art. 1

In vigore dal 31 gen 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, con effetto dall'anno accademico 1962-63, i nuovi posti di professore di ruolo istituiti con la legge 26 gennaio 1962, n. 17; Visto il verbale dell'adunanza del 6 luglio 1972, nella quale la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, per il raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di procedura penale; Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal senato accademico dell'Università di Catania nell'adunanza del 9 settembre 1972; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1962, n. 140, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania per il raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo è destinato al raddoppiamento della cattedra di procedura penale presso la facoltà stessa. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1973 Atti di Governo, registro n. 255, foglio n. 6. - VALENTINI
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