Art. 1

In vigore dal 12 gen 1974
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "ematologia clinica e di laboratorio", in "medicina legale e delle assicurazioni", in "otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale". Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio Art. 125. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica. Alla scuola possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia. La durata del corso di specializzazione è di tre anni. Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso è di quindici. Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione................ L. 5.000 tassa di iscrizione.................. L. 100.000 soprattasse esami.................... L. 7.000 Art. 126. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Genetica ematologica; 3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi; 4) Fisiopatologia ematologica; 5) Biochimica ematologica; 6) Fisiopatologia del plasma; 7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia. 2° Anno: 1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue; 2) Fisiopatologia ematologica; 3) Immunoematologia; 4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 5) Patologia speciale ematologica; 6) Clinica delle emopatie; 7) Anatomia ed istologia patologica della emopatia e fondamenti di oncologia. 3° Anno: 1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia; 2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia; 3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica; 4) Patologia speciale ematologica; 5) Clinica delle emopatie; 6) Terapia sistematica ematologica; 7) Terapia trasfusionale. È lasciata facoltà alla direzione della scuola di inserire uno o più insegnamenti facoltativi. Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni Art. 127. - La scuola ha sede presso l'istituto di medicina legale della Università (ospedale maggiore). Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Durata: 3 anni. Numero massimo degli iscritti 5 per anno (totale 15 iscritti). Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione................ L. 5.000 tassa di iscrizione.................. L. 100.000 soprattasse esami.................... L. 7.000 Art. 128. - Insegnamenti impartiti nella scuola: 1° Anno: 1) Medicina legale generale; 2) Elementi di diritto pubblico e privato; 3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale; 4) Traumatologia medico-legale; 5) Semeiotica medico-legale. 2° Anno: 1) Medicina legale penalistica; 2) Deontologia medica; 3) Neuropsichiatria medico-legale; 4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria; 5) Indagini di sopralluogo; 6) Identificazione personale. 3° Anno: 1) Medicina legale civilistica e canonistica; 2) Tossicologia medico-legale; 3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense; 4) Ostetricia e ginecologia forensi; 5) Elementi di legislazione del lavoro; 6) Elementi di medicina del lavoro; 7) Medicina delle assicurazioni; 8) Medicina legale militare e pensionistica civile. Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale Art. 129. - Alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che ha sede presso l'omonimo istituto, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei perfezionandi è di cinque per ogni anno di corso; se le domande superano i posti disponibili, l'ammissione sarà fatta per concorso interno con esame scritto su un argomento scelto dal direttore della scuola. Per accedere ai corsi successivi è obbligatorio aver superato gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali. Gli esami possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma di specialista viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale. La durata del corso di specializzazione è di anni 3. Internato per 3 anni in clinica otorinolaringoiatrica con servizio effettivo di assistente volontario. Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue: tassa di immatricolazione................ L. 5.000 tassa di iscrizione.................. L. 100.000 soprattasse esami.................... L. 7.000 Art. 130. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti: 1° Anno: 1) Anatomia; 2) Fisiologia; 3) Audiologia (1° anno); 4) Semeiotica otorinolaringoiatrica; 5) Tecnica di laboratorio; 6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1°anno); 7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica. 2° Anno: 1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria; 2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria; 3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno); 4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 6) Audiologia (2° anno); 7) Otoneurologia; 8) Foniatria. 3° Anno: 1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale; 2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria; 3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria; 5) Chirurgia plastica; 6) Tracheo-broncoscopia; 7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1973 Atti di Governo, registro n. 263, foglio n. 12. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1295#art-1

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