Art. 1

In vigore dal 7 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti: 20) Didattica della matematica; 21) Linguistica della matematica; 22) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione; 23) Teoria degli automi; 24) Ricerca operativa; 25) Teoria dei sistemi. Art. 94. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti: Antropologia culturale; Demografia. Art. 102. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti: Antropologia culturale; Demografia; Farmacologia. Art. 107. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti: Petrografia regionale; Rilevamento petrografico-giacimentologico; Mineralogia applicata; Petrologia; Paleontologia dei vertebrati; Paleoecologia; Geologia strutturale. Art. 118. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di: Analisi chimico-cliniche. Nello stesso articolo l'insegnamento fondamentale di fisica perde l'asterisco. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973 Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 68. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1190#art-1

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