Art. 1
In vigore dal 7 set 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, numero 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 69. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in matematica sono aggiunti i seguenti:
20) Didattica della matematica;
21) Linguistica della matematica;
22) Sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
23) Teoria degli automi;
24) Ricerca operativa;
25) Teoria dei sistemi.
Art. 94. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
Antropologia culturale;
Demografia.
Art. 102. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti i seguenti:
Antropologia culturale;
Demografia;
Farmacologia.
Art. 107. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche sono aggiunti i seguenti:
Petrografia regionale;
Rilevamento petrografico-giacimentologico;
Mineralogia applicata;
Petrologia;
Paleontologia dei vertebrati;
Paleoecologia;
Geologia strutturale.
Art. 118. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è aggiunto quello di:
Analisi chimico-cliniche.
Nello stesso articolo l'insegnamento fondamentale di fisica perde l'asterisco.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 68. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1190#art-1