Art. 1
In vigore dal 1 ago 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 142. - All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di biochimica e chimica clinica.
Dopo l'art. 265 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica.
Scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica
Art. 266. - La scuola di specializzazione di "Biochimica e chimica clinica" ha lo scopo di poter offrire una migliore qualificazione scientifica e professionale a coloro che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche con indirizzo medico-biologico.
Art. 267. - Alla scuola, che ha la durata di tre anni, possono essere ammessi i laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, scienze biologiche e in chimica e tecnologia farmaceutiche.
Art. 268. - Il numero complessivo di specializzandi da ammettere alla scuola è fissato in 120 allievi, ripartiti in 40 allievi per anno. L'ammissione alla scuola avviene per titoli e per esami.
Qualora un aspirante in possesso di titoli, attinenti alla materia della scuola, chieda abbreviazione del corso, dovrà presentare istanza motivata.
L'importo delle tasse, soprattasse e contributi è fissato come segue:
tassa immatricolazione................. L. 5.000 tassa iscrizione.................... L. 18.000 contributo biblioteca.................. L. 1.000 contributo spese generali e riscaldamento....... L. 21.000 soprattassa esami.................... L. 7.000 provento prestazioni segreteria............. L. 3.000 contributo assistenza sanitaria.............. L. 500 contributo O.S.A..................... L. 1.000 contributi laboratorio................ L. 100.000 soprattassa esami diploma................ L. 3.000
Art. 269. - La direzione della scuola viene assunta da un professore di ruolo di chimica biologica o di materia affine. Il direttore della scuola può nominare un vice direttore che lo coadiuvi ed un segretario.
Art. 270. - Gli insegnamenti impartiti nei tre anni saranno i seguenti:
1° Anno:
Biochimica generale;
Biochimica applicata;
Biologia generale;
Istochimica.
2° Anno:
Biochimica dinamica;
Biologia molecolare;
Chimica clinica;
Biochimica patologica.
3° Anno:
Farmaco-biochimica;
Biochimica ormonale;
Enzimologia clinica;
Biometria.
In ciascun anno sarà richiesta la frequenza per almeno una settimana in laboratorio.
Art. 271. - Ogni materia di insegnamento è anche materia di esame, il cui superamento è condizione necessaria per l'iscrizione all'anno successivo. Alla fine dei tre anni gli allievi dovranno presentare una tesi scritta e sostenere un esame di diploma. I candidati non riconosciuti idonei potranno ripresentarsi dopo un altro anno di frequenza alla scuola.
A coloro che abbiano superato l'esame finale verrà rilasciato il diploma di specialista in "Biochimica e chimica clinica".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1973
Atti di Governo, registro n. 258, foglio n. 170. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1180#art-1