Art. 1
In vigore dal 13 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio, superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 19. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
per l'indirizzo politico-amministrativo:
Diritto canonico;
Diritto dell'economia;
Diritto tributario;
Storia delle istituzioni politiche.
per l'indirizzo politico sociale:
Politica economica e finanziaria;
Diritto dell'economia;
Diritto tributario;
Storia delle istituzioni politiche.
per l'indirizzo politico-internazionale:
Politica economica finanziaria;
Diritto dell'economia.
Dopo l'art. 56 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche.
Statuto della scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche
Art. 57. - È istituita, presso l'Università di Camerino, la scuola di perfezionamento in analisi chimicocliniche, con l'intento di assicurare ai laureati in discipline chimico-biologiche la possibilità di un perfezionamento nelle materie necessarie ad esercitare la propria attività in un laboratorio di analisi cliniche.
Art. 58. - La scuola rilascia il diploma di perfezionamento in analisi chimico-cliniche al termine del corso di studi che ha durata biennale.
Art. 59. - Alla scuola di perfezionamento possono iscriversi i laureati in scienze biologiche, in chimica, in farmacia e in chimica e tecnologia farmaceutiche, che abbiano sostenuto nei rispettivi corsi di laurea almeno quattro dei seguenti esami: chimica biologica, fisiologia generale, anatomia umana, esercitazioni di analisi chimica qualitativa o analisi chimico farmaceutica I (an. qual.) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica I, esercitazioni di analisi chimica quantitativa o analisi chimico farmaceutica II (analisi quantitativa) o esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica II, igiene o microbiologia, o microbiologia e igiene, chimica analitica.
Art. 60. - Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:
1° Anno:
1) Chimica clinica;
2) Analisi chimico-cliniche I;
3) Elementi di chimica fisica biologica;
4) Patologia generale;
5) Microbiologia con analisi microbiologiche;
6) Organizzazione di laboratorio chimico-clinico.
2° Anno:
1) Analisi chimico-cliniche II;
2) Elementi di calcolo statistico;
3) Istologia;
4) Elementi di immunologia e virologia;
5) Elementi di ematologia ed analisi ematologica;
6) Elementi di diritto e di legislazione.
Art. 61. - La scuola è organizzata dall'università presso i laboratori di istologia, chimica biologica, igiene, fisiologia generale e microbiologia e i corsi sono svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti invitati per la effettuazione di conferenze, seminari e dimostrazioni.
La direzione della scuola è affidata ad un docente eletto dal consiglio direttivo costituito dai direttori degli istituti ai quali fanno capo i laboratori di cui sopra.
Art. 62. - Gli incarichi di insegnamento annuali e biennali sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola, con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione dell'università.
Art. 63. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare la tassa di iscrizione annuale di L. 150.000.
Art. 64. - Il numero massimo di iscritti alla scuola è di 60 per ogni anno di corso. Iscrizioni in numero superiore possono essere ammesse eccezionalmente su parere favorevole del consiglio direttivo della scuola.
L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli.
La frequenza è obbligatoria sia per i corsi che per i laboratori.
Art. 65. - La scuola è finanziata con le quote di iscrizione e attraverso contributi, lasciti o donazioni di enti e di privati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 109. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1116#art-1