Art. 1

In vigore dal 12 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Dopo l'art. 212 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia. Scuola di specializzazione in endocrinologia Art. 213. - La scuola di specializzazione in endocrinologia conferisce il diploma di specialista in endocrinologia. Art. 214. - Alla scuola, che ha sede presso la cattedra di semeiotica medica dell'università, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Art. 215. - La scuola ha la durata di anni tre con 6 posti disponibili per anno. Totale 18 posti. Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono: 1° Anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini; 2) Fisiologia endocrina; 3) Biochimica endocrina; 4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennali); 5) Semeiotica e diagnostica endocrina (biennale); Insegnamenti complementari: 1) Tecniche di laboratorio endocrinologiche. 2° Anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale); 2) Semeiotica e diagnostica endocrine (biennale); 3) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale); 4) Eredopatologia endocrina; Insegnamenti complementari: 1) Endocrinologia ostetrico-ginecologica. 3° Anno: Insegnamenti fondamentali: 1) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale); 2) Terapia delle malattie endocrine; Insegnamenti complementari: 1) Farmacologia endocrina. Art. 217. - Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi debbono ottenere tutte le attestazioni di frequenza ai corsi propri dell'anno e debbono superare tutti gli esami. Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali più un esame di almeno una materia complementare a scelta. I candidati, non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte, dei conti, addì 23 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 7. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1110#art-1

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