Art. 1
In vigore dal 12 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2035, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 212 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in endocrinologia.
Scuola di specializzazione in endocrinologia
Art. 213. - La scuola di specializzazione in endocrinologia conferisce il diploma di specialista in endocrinologia.
Art. 214. - Alla scuola, che ha sede presso la cattedra di semeiotica medica dell'università, sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 215. - La scuola ha la durata di anni tre con 6 posti disponibili per anno. Totale 18 posti.
Art. 216. - Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono:
1° Anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia ed embriologia degli organi endocrini;
2) Fisiologia endocrina;
3) Biochimica endocrina;
4) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennali);
5) Semeiotica e diagnostica endocrina (biennale);
Insegnamenti complementari:
1) Tecniche di laboratorio endocrinologiche.
2° Anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Anatomia patologica delle malattie endocrine (biennale);
2) Semeiotica e diagnostica endocrine (biennale);
3) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
4) Eredopatologia endocrina;
Insegnamenti complementari:
1) Endocrinologia ostetrico-ginecologica.
3° Anno:
Insegnamenti fondamentali:
1) Patologia speciale medica e clinica delle malattie endocrine e delle auxopatie (biennale);
2) Terapia delle malattie endocrine;
Insegnamenti complementari:
1) Farmacologia endocrina.
Art. 217. - Per essere ammessi all'anno successivo gli allievi debbono ottenere tutte le attestazioni di frequenza ai corsi propri dell'anno e debbono superare tutti gli esami.
Per essere ammessi all'esame di diploma gli allievi dovranno aver superato tutti gli esami delle materie fondamentali più un esame di almeno una materia complementare a scelta.
I candidati, non riconosciuti idonei agli esami di ciascun corso e all'esame di diploma, potranno sostenere le prove dopo un altro anno di frequenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte, dei conti, addì 23 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 7. - VALENTINI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1110#art-1