Art. 1
In vigore dal 10 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 221, relativo al corso di laurea in architettura è abrogato e sostituito dal seguente:
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Non si può essere ammessi a |se non è stato superato l'esame
sostenere l'esame di: |di:
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Statica e fisica tecnica e |Analisi matematica e geometria
impianti |analitica II
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Scienza delle costruzioni |Statica
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Composizione architettonica IV |Scienza delle costruzioni
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Consolidamento e adattamento degli|
edifici |Scienza delle costruzioni
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Tecnica delle costruzioni |Scienza delle costruzioni
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|Scienza delle costruzioni,
|composizione architettonica III e
Restauro dei monumenti |storia dell'architettura II
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|Nella serie degli esami stabiliti
|dalla facoltà per queste materie
|non può essere sostenuto un esame
Analisi matematica e geometria |senza che sia stato superato il
analitica |precedente
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Composizione architettonica |
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Storia dell'architettura |
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Tecnologia dell'architettura |
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Urbanistica |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 103. - CARUSO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1101#art-1