Art. 1
In vigore dal 7 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, con il quale sono stati ripartiti, tra le varie facoltà universitarie, con effetti dall'anno accademico 1969-70, duecentotrentacinque nuovi posti di professore di ruolo istituiti con l' della legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Visto il verbale dell'adunanza del 29 settembre 1972, nella quale la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma ha chiesto che il posto di professore di ruolo assegnatole con il citato decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, per il raddoppiamento della cattedra di storia greca venga trasferito al raddoppiamento della cattedra di storia medioevale;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 1095, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo assegnato alla facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma per il raddoppiamento della cattedra di storia greca è destinato al raddoppiamento della cattedra di storia medioevale presso la facoltà stessa.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972
LEONE
SCALFARO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 85. - VALENTINI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1094#art-1