Art. 1

In vigore dal 7 apr 1973
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2056, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: L'art. 139, relativo alle abbreviazioni di corso per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è abrogato e sostituito dal seguente: Art. 139. - Sono consentite abbreviazioni di corso per quelle scuole che le ammettono nel proprio statuto. L'abbreviazione può essere di un anno per le scuole della durata di tre anni, fino a due per le scuole di durata superiore. L'abbreviazione di corso è deliberata caso per caso dal consiglio di facoltà su proposta motivata del direttore della scuola e con eventuale graduatoria. Il numero delle abbreviazioni di corso concesse non potrà superare il 20% dei posti disponibili per l'ammissione al 1° anno, salvo la disponibilità dei posti agli anni successivi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972 LEONE SCALFARO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1973 Atti di Governo, registro n. 256, foglio n. 91. - VALENTINI
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1093#art-1

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